Testo Ordinanza n. 555 TESTO
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
– servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
– attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.

Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nell’ordinanza.

SCHEDE TECNICHE

– Ristorazione (All. 1 pag. 4)

– Stabilimenti balneari e spiagge (All. 1 pag. 6)

– Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi (All. 1 pag.  8)

– Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici) (All. 1 pag.  10)

– Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù (All. 1 pag.  12)

– Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura (All. 1 pag.  15)

– Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi (All. 1 pag.  18)

– Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) (All. 1 pag.  20)

– Uffici aperti al pubblico (All. 1 pag.  22)

– Piscine (All. 1 pag.  24)

– Palestre (All. 1 pag.  27)

– Manutenzione del verde (All. 1 pag.  29)

– Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura (All. 1 pag.  31)

– Attività fisica all’aperto (All. 1 pag.  33)

– Noleggio veicoli e altre attrezzature (All. 1 pag.  34)

– Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta (All. 1 pag.  36)

– Aree giochi per bambini (All. 1 pag.  37)

– Circoli culturali e ricreativi (All. 1 pag.  38)

– Formazione professionale (All. 1 pag.  40)

– Spettacoli (All. 1 pag.  43)

– Parchi tematici, faunistici e di divertimento (All. 1 pag.  47)

– Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni) (All. 1 pag.  50)

– Professioni della montagna (All. 1 pag.  58)

– Guide turistiche (All. 1 pag.  59)

Aggiornamenti con l’attuale ordinanza:
– mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi … aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
– Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.