Regione Lombardia – Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020
Testo Ordinanza n. 555 TESTO
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
– servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
– attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.
Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nell’ordinanza.
SCHEDE TECNICHE
– Ristorazione (All. 1 pag. 4)
– Stabilimenti balneari e spiagge (All. 1 pag. 6)
– Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi (All. 1 pag. 8)
– Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici) (All. 1 pag. 10)
– Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù (All. 1 pag. 12)
– Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura (All. 1 pag. 15)
– Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi (All. 1 pag. 18)
– Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) (All. 1 pag. 20)
– Uffici aperti al pubblico (All. 1 pag. 22)
– Piscine (All. 1 pag. 24)
– Palestre (All. 1 pag. 27)
– Manutenzione del verde (All. 1 pag. 29)
– Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura (All. 1 pag. 31)
– Attività fisica all’aperto (All. 1 pag. 33)
– Noleggio veicoli e altre attrezzature (All. 1 pag. 34)
– Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta (All. 1 pag. 36)
– Aree giochi per bambini (All. 1 pag. 37)
– Circoli culturali e ricreativi (All. 1 pag. 38)
– Formazione professionale (All. 1 pag. 40)
– Spettacoli (All. 1 pag. 43)
– Parchi tematici, faunistici e di divertimento (All. 1 pag. 47)
– Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni) (All. 1 pag. 50)
– Professioni della montagna (All. 1 pag. 58)
– Guide turistiche (All. 1 pag. 59)
Aggiornamenti con l’attuale ordinanza:
– mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi … aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
– Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.