Testo Ordinanza n. 555 TESTO
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.

Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nell’ordinanza.

SCHEDE TECNICHE

– Ristorazione (All. 1 pag. 4)

– Stabilimenti balneari e spiagge (All. 1 pag. 6)

– Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi (All. 1 pag.  8)

– Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici) (All. 1 pag.  10)

– Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù (All. 1 pag.  12)

– Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura (All. 1 pag.  15)

– Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi (All. 1 pag.  18)

– Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) (All. 1 pag.  20)

– Uffici aperti al pubblico (All. 1 pag.  22)

– Piscine (All. 1 pag.  24)

– Palestre (All. 1 pag.  27)

– Manutenzione del verde (All. 1 pag.  29)

– Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura (All. 1 pag.  31)

– Attività fisica all’aperto (All. 1 pag.  33)

– Noleggio veicoli e altre attrezzature (All. 1 pag.  34)

– Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta (All. 1 pag.  36)

– Aree giochi per bambini (All. 1 pag.  37)

– Circoli culturali e ricreativi (All. 1 pag.  38)

– Formazione professionale (All. 1 pag.  40)

– Spettacoli (All. 1 pag.  43)

– Parchi tematici, faunistici e di divertimento (All. 1 pag.  47)

– Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni) (All. 1 pag.  50)

– Professioni della montagna (All. 1 pag.  58)

– Guide turistiche (All. 1 pag.  59)

Aggiornamenti con l’attuale ordinanza:
– mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi … aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
– Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.