Ordinanza 714 – 4 marzo 2021 Regione Lombardia
Testo Ordinanza n. 714 TESTO
Tutta la Lombardia passa in arancione rafforzato a partire da venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo.
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione
all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base
dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche
primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni
formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti
tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7
agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica a distanza;
3. sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle
università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni
caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4. lavoro agile per le pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul
territorio della Regione Lombardia;
5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti
salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione
recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde
case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti
motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate
ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da
comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al
massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani;
9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero
titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di
basket, aree skate…) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta
salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di
protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti
nel territorio della regione.