Testo Ordinanza n. 580 TESTO

Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla al chiuso. All’aperto, invece, l’obbligo scatta nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Cosi, in estrema sintesi, può essere inquadrata la nuova ordinanza di Regione Lombardia.

Nello specifico, l’articolo contenuto nel documento in vigore da oggi, mercoledì 15 luglio e fino al 31 luglio prevede che “Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé  ai fini del suo eventuale impiego”.
In tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, cosi come per i clienti dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Recependo le linee guida della Conferenza della Regioni negli esercizi pubblici “è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani” e nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche quali ad esempio il gioco delle carte purché  sia rigorosamente rispettato regole quali l’obbligo di utilizzo di mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco e il rispetto della distanza tra giocatori.
Fonte: Regione Lombardia

Principali disposizioni
Obbligo mascherina all’aperto solo quando non è possibile mantenere distanza di sicurezza di un metro.
Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e per personale attività economiche e produttive.
Ristorazione: consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Attività ricettive e locazioni brevi: negli spazi aperti indossare mascherina solo quando non si può rispettare distanza di sicurezza.
Acconciatori, estetisti, tatuatori, centri abbronzatura e massaggi: Consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Discoteche e sale da ballo: consentito il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti.
Terme e centri benessere: obbligo mascherina nelle aree comuni al chiuso.